ADEMPIMENTI MINIMI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

In generale TUTTE le Attività commerciali sono tenute agli adempimenti minimi previsti dal D.Lgs 81/08 e successivo correttivo 106/09.

Tali adempimenti comprendono:

1- Certificazione di avvenuta presa visione dei rischi presenti in azienda (da effettuarsi immediatamente all’apertura dell’attività) consistente in un’Autocertificazione secondo i parametri di Legge (sufficiente fino a 10 lavoratori).

2- Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (per le nuove attività entro 90 giorni dall’apertura)

3- Nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (R.S.P.P.) che può essere lo stesso Datore di Lavoro, con conseguente obbligo di seguire un corso di 16 ore nei seguenti casi:
    - Aziende Artigiane ed Industriali (escluse quelle ad elevato rischio) con meno di 30 dipendenti
    - Aziende agricole e zootecniche con meno di 30 dipendenti
    - Aziende della pesca con meno di 20 lavoratori
    - Altre Aziende o Enti con meno di 200 dipendenti

4- Nominare uno o più addetti al primo soccorso e gestione emergenze e uno o più addetti antincendio ed evacuazione per ogni ambiente di lavoro dell’Attività. Tali addetti dovranno conseguire attestati dopo aver seguito gli appositi corsi. Nel caso di Aziende con meno di 5 dipendenti il Datore di Lavoro che non ha assunto l'incarico di R.S.P.P. può essere l’addetto antincendio e l’addetto al primo soccorso, seguendo gli appositi corsi.
Il corso di Addetto al primo soccorso e gestione emergenze deve essere aggiornato ogni 3 anni con 4 ore di prova teorico-pratica.

5- Far eleggere dai lavoratori il proprio Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza con verbale di assemblea e conseguente verbale di elezione o, in caso di mancata elezione, redigere apposito verbale.
Nel caso non vi sia stata l’elezione del R.L.S. l’Azienda avrà assegnato il R.L.S.t. cioè il Rappresentante Territoriale fornito dall’INAIL o da Enti Paritetici quali l’EBAV tramite la COBIS. Il costo di tale R.L.S.t. fornito dall’INAIL è di due ore di stipendio l’anno per lavoratore mentre per le Aziende Artigiane che pagano l’EBAV c’è la possibilità di ottenerlo gratuitamente da tale Ente.
Nel caso il R.L.S. sia stato eletto tra i lavoratori la persona designata dovrà seguire un corso di 32 ore.
Nelle aziende con più di 16 dipendenti deve essere eletto se possibile all’interno delle rappresentanze sindacali nell’azienda.
In generale il numero di R.L.S. è di:
    - 1 in Aziende che occupano fino a 200 lavoratori
    - 3 in Aziende che occupano da 201 a 1000 lavoratori
    - 6 in Aziende che occupano oltre 1000 lavoratori

6- Il Datore di lavoro dovrà effettuare (o far effettuare da altre strutture individuate come idonee dallo stesso) la Formazione ed Informazione dei dipendenti sulla natura generale dei rischi presenti in azienda, sui rischi specifici a cui il lavoratore è esposto in quella particolare Azienda e sulle misure di prevenzione adottate.
Dovrà altresì addestrare i lavoratori all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I .) servendosi di persona esperta e far svolgere corsi specifici di addestramento nel caso il lavoratore utilizzi:
    - gru, carri ponte, carrelli elevatori…
    - movimentazione manuale di carichi
    - dispositivi di protezione dell’udito

7- Nomina del Medico Competente: nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente (o se il singolo lavoratore lo richieda e il medico competente lo ritenga pertinente).
Cioè nei seguenti casi:
- Movimentazione manuale di carichi
- uso di attrezzature munite di videoterminale
- agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)
- agenti chimici
- agenti biologici

Il correttivo 106/09 introduce nuovamente la possibilità di effettuare le visite mediche preassuntive.

8- Adottare idonei Presidi di sicurezza ed in particolare mezzi estinguenti idonei e cassette di primo soccorso per ogni unità lavorativa e provvedere alla manutenzione puntuale di questi. Importante è inoltre dotarsi di adeguata cartellonistica di sicurezza per individuare i luoghi dove sono presenti gli estintori, le cassette di primo soccorso, le vie di fuga, le uscite di sicurezza etc..

9- Provvedere ove necessario alla consegna dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) con firma dell’apposito verbale di consegna.

10- Mettere a norma l’ambiente di lavoro con le verifiche periodiche dell’impianto elettrico, della messa a terra, mediante l’utilizzo di attrezzature ergonomiche, adeguata illuminazione, etc..

COMPUTO DEI LAVORATORI
Al fine di chiarire, secondo la normativa vigente, chi sono da considerare lavoratori riportiamo di seguito quali sono quelli da considerarsi nel computo e come tali andranno a porre limiti o diritti in ambito aziendale per lo svolgimento di particolari ruoli o per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi o della Autocertificazione.

Sono da considerarsi a tutti gli effetti nel computo dei lavoratori:
    - lavoratori con contratto di lavoro subordinato
    - lavoratori con contratto atipico (a progetto, coordinati e continuativi che prestano attività nei luoghi forniti dal committente, lavoratori distaccati, somministrati…)
    - lavoratori a domicilio se svolgono attività in forma esclusiva per un solo datore di lavoro
    - lavoratori a tempo parziale
    - lavoratori stagionali
    - operai a tempo determinato nel comparto agricolo

Non sono da considerarsi nel computo dei lavoratori
MA sono DESTINATARI DELLE TUTELE DI SICUREZZA:
    - collaboratori familiari
    - i tirocinanti
    - lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto di conservazione del posto.
    - gli allievi di istituti superiori o università
    - lavoratori che forniscono prestazioni occasionali
    - lavoratori a domicilio se non svolgono attività in forma esclusiva per un solo datore di lavoro
    - i volontari
    - i lavoratori autonomi
    - i collaboratori, i lavoratori a progetto che non svolgono attività nei luoghi di lavoro del committente
    - i lavoratori in prova

Essendo però tali lavoratori destinatari delle tutele di sicurezza il Datore di lavoro deve provvedere agli adempimenti minimi previsti dal D.Lgs 81/08 e 106/09. Tali lavoratori sono però da escludere nel conteggio per stabilire il numero di lavoratori in azienda al fine di verificare ad esempio se il Datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di R.S.P.P., o il numero di R.L.S. da eleggere etc..